Odg per la seduta n. 46 della commissione Giustizia
SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVIII LEGISLATURA --------------------
2
a
Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
46
a
seduta: mercoledì 14 novembre 2018, ore 14
ORDINE DEL GIORNO
PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazioni
Svolte
IN SEDE REDIGENTE
I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
1. DE POLI ed altri. -
Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi
(Pareri della 1
a
e della 5
a
Commissione)
(45)
2. DE POLI. - Norme in materia di mediazione familiare nonché modifica all'articolo 337-
octies
del codice civile, concernente l'ascolto dei minori nei casi di separazione dei coniugi
(Pareri della 1
a
, della 5
a
e della 7
a
Commissione)
(118)
3. PILLON ed altri. -
Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità
(Pareri della 1
a
, della 5
a
, della 6
a
, della 7
a
, della 11
a
, della 12
a
e della 14
a
Commissione)
(735)
4. Maria Alessandra GALLONE ed altri. -
Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare
(Pareri della 1
a
e della 5
a
Commissione)
(768)
-
Relatore alla Commissione
PILLON
II. Discussione congiunta dei disegni di legge:
1. Deputato MOLTENI ed altri. - Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo
(Approvato dalla Camera dei deputati)
(Pareri della 1
a
e della 5
a
Commissione)
(925)
2.
Caterina BINI. - Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, nonché modifica all'articolo 69 del codice penale, in materia di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti
(Parere della 1
a
Commissione)
(417)
- Relatore alla Commissione
OSTELLARI
INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO
PARENTE, PITTELLA, D'ARIENZO, IORI, ALFIERI, CIRINNA', GIACOBBE, BOLDRINI, VALENTE, BELLANOVA - Ai Ministri della giustizia, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali
Premesso che secondo quanto risulta agli interroganti nel 2010 sono state stipulate delle convenzioni dalle amministrazioni giudiziarie con Province e Regioni per l'avvio di tirocini finalizzati al supporto del personale amministrativo degli uffici giudiziari;
considerato che:
la legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 2012), con l'art. 1, comma 25, lett.
c)
, novellando l'art. 37, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, ha previsto, per il 2013, uno stanziamento di fondi destinati in via prioritaria al completamento della formazione dei tirocinanti presso gli uffici giudiziari, "per consentire ai lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e ai disoccupati e agli inoccupati, che a partire dall'anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, il completamento del percorso formativo entro il 31 dicembre 2013", nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro;
anche la legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013), l'art. 1, comma 344, modificando l'art. 37, comma 11, ha disposto un ulteriore stanziamento di fondi, originariamente solo per l'anno 2014, per il perfezionamento della formazione dei tirocinanti, "per consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma dell'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 31 dicembre 2014", nel limite di spesa di 15 milioni di euro;
le amministrazioni giudiziarie hanno di fatto prorogato per 7 anni migliaia di tirocinanti presso le cancellerie dei tribunali italiani, senza procedere alla stabilizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori;
dopo il maggio 2015, il Ministero della giustizia ha indetto una selezione riservata a tali tirocinanti, tesa ad individuare su una platea di 1.502 soggetti da inserire nell'ufficio del processo. La selezione si è basata sull'età anagrafica e titoli di studio. Una parte dei tirocinanti sono stati quindi selezionati per il Ministero e un'altra parte sempre Unione precari giustizia, ma con la Regione;
i tirocinanti hanno lavorato per 7 anni venendo retribuiti con una borsa di studio "nei limiti delle risorse destinabili e, in ogni caso, per un importo non superiore a 400 euro mensili" (art. 16-
octies
introdotto dall'art. 50, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014);
tenuto conto che la capacità professionale di questi tirocinanti è stata più volte evidenziata dai presidenti di procure, corti di appello e tribunali, con missive indirizzate ai Ministri, in cui si auspicava l'ipotesi di procedere ad una stabilizzazione dei medesimi nelle modalità consentite dalla legge,
si chiede di sapere quali iniziative il Governo, per quanto di competenza, intenda intraprendere al fine di stabilizzare e valorizzare la pluralità di conoscenze e di competenze acquisite nel corso di questi anni dai tirocinanti all'interno degli uffici giudiziari, che termineranno la loro attività nel dicembre 2018.
(3-00206)
ROSSOMANDO - Al Ministro della giustizia
Premesso che:
nel rogo dell'acciaieria ThyssenKrupp di Torino, sviluppatosi nella notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007, persero la vita lavorando 7 operai, mentre un ottavo rimase ferito;
dopo un lungo processo penale, la Cassazione nel 2015 ha confermato le condanne per i responsabili: Harald Espenhahn, amministratore delegato della società (9 anni e 8 mesi), i dirigenti Marco Pucci e Gerald Priegnitz (6 anni e 10 mesi), del responsabile di Terni Daniele Moroni e per l'ex direttore dello stabilimento, Raffaele Salerno (7 anni e 6 mesi), e per il responsabile della sicurezza Cosimo Cafueri (6 anni e 8 mesi);
a seguito delle condanne, nei confronti degli imputati italiani è stata data esecuzione alle rispettive condanne, mentre ciò non è ancora avvenuto per quanto riguarda i condannati tedeschi;
il Ministero della giustizia italiano, retto dal Ministro
pro tempore
Andrea Orlando, dopo aver correttamente adempiuto a tutte le procedure previste nei rapporti bilaterali con la Germania al fine di ottenere l'esecuzione della sentenza, ha più volte investito le autorità tedesche della responsabilità di consegnare alla giustizia italiana Espenhahn e Priegnitz;
nell'ottobre 2017, durante un incontro con il suo omologo tedesco, il ministro Orlando indicò all'ambasciatore italiano in Germania di procedere con incontri ad ogni livello di responsabilità per ottenere dalle autorità tedesche il giusto riconoscimento della sentenza italiana e ottenerne l'esecuzione. L'ambasciatore Benassi e il console generale procedettero a vari incontri con le autorità centrali e con quelle federali;
la Germania, in base agli accordi internazionali, ha riconosciuto ai condannati tedeschi una pena pari a 5 anni, il massimo previsto dall'ordinamento tedesco per questo titolo di reato;
non si ha notizia di ulteriori progressi nella direzione dell'esecuzione della pena in Italia per i due
manager
tedeschi,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo abbia in qualche modo attivato nei confronti delle autorità tedesche e con quali esiti;
quali ulteriori passi intenda compiere per ottenere che nei confronti dei condannati venga data esecuzione alla pena.
(3-00327)